IL MINISTRO DELLE FINANZE

   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
   Visto   il   primo   comma   dell'art.   8  del  suddetto  decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze;
   Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  all'esigenza  di  talune
categorie  di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per
la dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche
di   speciali   modelli  per  la  compilazione  meccanografica  delle
dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformita' strutturale
dei  modelli  meccanografici  con  quelli  approvati  con decreto del
Ministro  delle  finanze  e  la loro compatibilita' con le necessita'
gestionali della liquidazione delle imposte;

                               DECRETA

                               Art. 1.

   Sono  approvati  gli annessi modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C-H-I,
750/D-D1-E,   750/F-G-N-P,   750/R-T   e   750/S-U-W  concernenti  la
dichiarazione  unica  agli  effetti  dell'imposta  sul  reddito delle
persone  fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta  locale  sui redditi, da presentare nell'anno 1992 dalle
societa'  semplici,  in  nome collettivo e in accomandita semplice ed
equiparate  di  cui  all'art.  5  del  testo  unico delle imposte sui
redditi  approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, consistenti ciascuno in una scheda di quattro
facciate.
   I  modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C-H-I, 750/D-D1-E , 750/F-G-N-P,
750/R-T  e  750/S-U-W  devono  essere  riprodotti  in  due  esemplari
identici.