IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Ritenuta l'opportunita', in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformita' strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilita' con le necessita' gestionali della liquidazione delle imposte; DECRETA Art. 1. Sono approvati gli annessi modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C-H-I, 750/D-D1-E, 750/F-G-N-P, 750/R-T e 750/S-U-W concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1992 dalle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, consistenti ciascuno in una scheda di quattro facciate. I modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C-H-I, 750/D-D1-E , 750/F-G-N-P, 750/R-T e 750/S-U-W devono essere riprodotti in due esemplari identici.